Separazione delle carriere, due CSM (uno per i magistrati giudicanti e uno per i requirenti), sorteggio integrale dei togati, Alta Corte per i ricorsi: ecco il ddl approvato in consiglio dei ministri. Non c’è l’avvocato in Costituzione
Via libera in Consiglio dei ministri il testo sulla riforma della giustizia che prevede la separazione delle carriere. «È una riforma giusta, necessaria, storica. E si aggiunge alle altre riforme che questo governo ha già varato, come la riforma del fisco e la riforma istituzionale. Continueremo così, perché in questa Nazione le cose che non funzionano bene vanno cambiate», commenta la premier Giorgia Meloni in un video messaggio dopo l’approvazione. «E più cercheremo di cambiarle più le forze della conservazione si muoveranno contro di noi. Ma non abbiamo paura, siamo qui per fare quello che va fatto e alla fine di questo lavoro saranno i cittadini a giudicarci», aggiunge il presidente del Consiglio. Per il guardasigilli Carlo Nordio «è un provvedimento epocale». «La separazione delle carriere faceva parte del programma elettorale – commenta il ministro in conferenza stampa dopo il cdm – ed è tesi che tratto da 25 anni e attua un principio fondamentale del processo accusatorio voluto da Vassalli, eroe della resistenza anche lui favorevole alla separazione che non è riuscito ad attuare, ovvero sulla differenza sostanziale tra pm e i magistrati giudicanti», ha spiegato
Ecco il testo integrale del disegno di legge Costituzionale presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e dal Ministro della giustizia Carlo Nordio “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”
ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 87 della Costituzione)
1. All’articolo 87, decimo comma, della Costituzione, dopo le parole «della magistratura» sono aggiunte le seguenti: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.».
ARTICOLO 2
(Modifiche all’articolo 102 della Costituzione)
1. All’articolo 102, primo comma, della Costituzione, dopo le parole «ordinamento giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».
ARTICOLO 3
(Modifiche all’articolo 104 della Costituzione)
1. L’articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 104 – La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente fra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento. I membri designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».
ARTICOLO 4
(Modifiche all’articolo 105 della Costituzione)
1. L’articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 105 – Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di
professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare. L’Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie, con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato. L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un consiglio regionale o del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte, e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio».
ARTICOLO 5
(Modifiche all’articolo 106 della Costituzione)
1. All’articolo 106, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «della magistratura» è aggiunta la seguente: «giudicante»;
b) dopo le parole «materie giuridiche,» sono aggiunte le seguenti: «magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni nonché».
ARTICOLO 6
(Modifiche all’articolo 107 della Costituzione)
1. All’articolo 107, primo comma, della Costituzione, le parole «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del rispettivo Consiglio».
ARTICOLO 7
(Modifiche all’articolo 110 della Costituzione)
1. All’articolo 110, primo comma, della Costituzione, le parole «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun Consiglio».
ARTICOLO 8
(Disposizioni transitorie)
1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore.
2. Fino all’entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi le norme vigenti.