Il racconto puntuale dell’appello presentato dalla Procura, puntualizza ed aggiunge le contestazioni al provvedimento del GIP che ha escluso le misure cautelari nei confronti di Naso e Comis. Lo raccontiamo assumendoci la responsabilità della ricostruzione narrativa.
I P.M. nell’appello espongono una ricostruzione dei fatti e delle conclusioni assunte dalla Procura, sulle quali si insiste a seguito dell’ esclusione delle misure richieste, che appaiono frutto di una interpretazione, da parte del GIP, del dettato normativo di cui all’art. 416 ter c.p. che si ritiene errata e non condivisibile, in quanto, sostiene la Procura in punto di diritto, che l’art. 86 DPR 570 del 1960, norma che si può certamente considerare “gemella” rispetto al precetto di cui all’art. 416 ter c.p. , considerato che con essa viene punito chiunque, per ottenere a proprio o ad altrui vantaggio il voto elettorale….promette qualunque utilità ad uno o più elettori……., è una formula assolutamente sovrapponibile, quanto al nucleo della promessa, a quella di cui all’art. 416ter c.p. Quindi l’interpretazione del GIP si ritiene errata e non condivisibile.
Detto ciò passiamo ai due punti che riteniamo salienti del racconto:
-La promessa di assunzione di due persone vicine all’associazione mafiosa (compiutamente identificate e poi effettivamente assunte dalla Dusty s.r.l. in esecuzione dell’accordo intercorso tra il Sindaco NASO Antonino e MORABITO Vincenzo, anche a volersi considerare – come deciso dal Gip – una controprestazione non immediatamente monetizzabile, non v’è dubbio che rientri comunque nel concetto di altra utilità di cui al precetto normativo dell’art. 416 ter c.p., è da ritenersi contropartita all’appoggio elettorale a Naso e che lo stesso accetta.
– La nomina di COMIS Salvatore è ritenuta dai P.M. espressione diretta in prima battura di BENVENGA (così come nelle conversazioni intercorse tra i due che segnano in maniera inequivocabile il saldo rapporto tra loro) e che il BENVENGA (come riconosciuto anche dal GIP) avesse mutato il suo originario orientamento contrario all’appoggio elettorale a Nino NASO: di detta questione il BENVENGA aveva ampiamente discusso con MORABITO Vincenzo e CIRINO Pietro – per entrambi il GIP ha emesso ordinanza di arresto e ciò a riprova del fatto che, contrariamente a quanto adombrato dal Gip, non può revocarsi in dubbio il fatto che il BENVENGA nella vicenda in questione non avesse affatto agito solo per utilità personale ma come espressione del contesto mafioso a cui appartiene, tanto da averne discusso più volte con il MORABITO e il CIRINO e tanto da avere poi addirittura cambiato il proprio convincimento convenendo con le osservazioni contrappostegli dagli stessi che volevano assicurare nuovamente il sostegno al NASO.
Il BENVENGA, interloquendo con CIRINO testualmente affermava “A TURI CE LO POSSIAMO TRASCINARE COME VOGLIAMO NOIALTRI”, spiegando le ragioni dell’opportunità di sostenere Nino NASO, facendo chiaramente riferimento a molteplici vantaggi che sarebbero tornati utili all’intero contesto mafioso di appartenenza, dicevano: “PUO’ TORNARE UTILE PERCHÈ CI SONO I LAVORI PUBBLICI, CI SONO LE COSE… QUANTOMENO CI SONO LE INDICAZIONI DOVE DEVONO ANDARE A PRENDERE IL MATERIALE, L’IMPRESA E LE COSE…”.
Tutto ciò si integra totalmente nella fattispecie di cui all’art. 416 ter c.p., avendo COMIS e NASO accettato l’appoggio elettorale, garantito da esponenti di vertice dell’associazione criminale chiaramente individuati, attraverso la mediazione di CIRINO, che come detto, anch’egli riconosciuto dal GIP come soggetto contiguo al sodalizio. Quindi perché CIRINO viene arrestato e altri no? Inspiegabile.
Non v’è alcun dubbio, poi, che COMIS costituisca diretta emanazione dell’associazione mafiosa, ritiene la Procura, emergendo dalle sue stesse parole l’estremo rapporto di fiducia che si traduce inequivocabilmente in un rapporto di disponibilità a favore dell’intero clan, come garantito da BENVENGA in occasione di diverse intercettazioni nell’ambito delle quali insisteva per assicurare la presenza del COMIS nella giunta futura, presenza che veniva, a “loro”, garantita da NASO, in cambio dell’appoggio elettorale, che poi nominava COMIS Salvatore assessore, nonostante quest’ultimo non avesse riportato un numero di preferenze elettorali necessarie all’elezione in consiglio comunale, segno, questo, inequivocabile in ordine alla contropartita assicurata da Naso alla compagine mafiosa, nonché del ruolo di COMIS nella nuova giunta, come ruolo nevralgico che il clan assegnava alla sua collocazione, anche per i voti riportati dalla sua lista, col contributo del sodalizio, che hanno consentito in sostanza l’elezione di Naso a sindaco. Insomma, Comis viene ritenuto il braccio armato della consorteria criminale all’interno dell’amministrazione, Naso, come si evince dalla ricostruzione della Procura, che ne era consapevole.
P.Q.M. conclude il P.M. chiede che il Tribunale in accoglimento dell’appello ed in riforma del provvedimento impugnato, disponga la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di: COMIS Salvatore, nato a Paternò il 25/06/1975 , NASO Antonino, nato a Paternò il 20/10/1958.
I P.M. quindi ribadiscono la necessità dell’arresto in carcere di NASO e COMIS per quanto esposto, atteso che Naso esercitando ancora la funzione amministrativa, sia di sindaco che di presidente del GAL Etna, potrebbe, teoricamente, inquinare le prove e/o commettere ulteriori reati.
Questo ciò che sostiene la Procura nel ricorso davanti il Tribunale del Riesame, udienza che sarà tenuta il prossimo 25 settembre. Ma al di là di cosa succederà giudizialmente, il quadro che ci restituisce questa storia è politicamente desolante. Una città prigioniera.