di Louis Antoine de Saint-Just
Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino !!!
La massima sembrerebbe assolutamente calzante per descrivere la cialtronaggine che ha contraddistinto la gestione, “politica” ed “amministrativa”, del Cefpas.
Politici incapaci, inconcludenti, cialtroni, ma fortemente arroganti, coadiuvati da una burocrazia/dirigenza serva, prona e compiacente, e per nulla competente, hanno generato un pasticcio come pochi, del quale ci siamo occupati ripetutamente.
Come ricorderanno i nostri lettori con l’art. 25, comma 2, della Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2024-2026), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 4 del 20 gennaio 2024, l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato, con un articolo della legge di stabilità 2024, una norma che sanciva che il CEFPAS fosse Ente del Servizio Sanitario Regionale.
Prima (in fase di proposizione della norma – peraltro reiterata in vari momenti ed in varie formule) e dopo (a seguito di approvazione da parte dell’ARS) abbiamo scritto una serie di articoli con i quali spiegavamo la nostra opinione sulla norma e sulla sua illegittimità. Purtroppo senza essere stati ascoltati dai più, che considerano la volontà della politica regionale come assoluta, anche in dispregio delle norme per realizzare i propri interessi.
Pur non essendo, noi fini giuristi (non almeno come illustri dirigenti generali, consulenti e politici) a lume di naso era assolutamente evidente il pasticcio messo in atto per dare al CEFPAS una connotazione non consona alla natura dell’Ente, gestito per anni come un ente del servizio sanitario regionale senza esserlo. L’ultima gestione, in particolare, ha spinto sull’acceleratore realizzando assunzioni a destra ed a manca ricorrendo al contratto della sanità pubblica, ed alle sue prerogative, e gestendo l’ente, gli appalti e le forniture, come se fosse un’Azienda Sanitaria Provinciale, invocando talvolta ragione di opportunità ed urgenza non invocabili.
La norma è stata impugnata ed il 19 marzo 2024, con ricorso depositato il 26 marzo 2024, e iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di illegittimità costituzionale rispetto la porcata discutibile della norma approvata.
In data 29 aprile 2024 si è costituita in giudizio la Regione Siciliana chiedendo il rigetto del ricorso, probabilmente compulsata da qualche deputato e da qualche assessore, tra tanti altri, insomma da chi nell’ente aveva ed ha interessi personali, fors’anche clientelari, certamente parentali da difendere, tutto tranne che l’interesse pubblico.
Oggi, 29 ottobre 2024, la Corte Costituzionale, ha depositato in cancelleria la propria pronuncia, risalente al 24 settembre 2024, sancendo inequivocabilmente la incostituzionalità della norma proposta ed approvata.
Dando ragione ad ogni nostra motivazione esposta in numerosi articoli, per mesi.
Il CEFPAS, a dispetto di chi ha fatto di tutto e di più per farlo diventare Ente del Servizio Sanitario Regionale, è più semplicemente un ente di Formazione Professionale, di supporto agli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ma senza per questo essere esso stesso ente del SSN.
La Corte ha anche sancito, qualora fosse necessario, che pur essendo il CEFPAS Ente Pubblico, il suo personale non può che essere assunto “esclusivamente” e “normativamente” con contratto di diritto privato, come dice la norma che ha istituito l’ente, e quindi le ipotetiche stabilizzazioni, auspicate da politici e politicanti, per il personale precario (tra cui mogli, parenti, amici ed elettori illustri) è matematicamente escluso.
Vi è di più, l’Ente ha applicato, indebitamente, il CCNL della Sanità Pubblica (per la selezione e per una serie di assunzioni subordinate e para-subordinate), e per i dirigenti il regime giuridico ed economico della Dirigenza degli Enti Pubblici, in luogo di altri contratti collettivi (di categoria) che avrebbe potuto, e dovuto, applicare, tipicamente privatistici, producendo di fatto un abuso e probabilmente un danno erariale di non poco conto.
Infine anche sul piano della gestione ed amministrazione, il CEFPAS è stato uniformato a principi amministrativi e contabili non conformi alla natura dell’ente e contrari alle direttive comunitarie e nazionali sulla contabilità pubblica, con inevitabili refluenze di non poco conto.
Detto ciò la sentenza, nella sostanza, boccia la gestione dell’ente (e quindi la sua dirigenza), su tutta la linea, ed al contempo censura le scelte legislative dell’Assemblea Regionale Siciliana, evidentemente indebitamente condizionata, pur in presenza di un’altra celebre bocciatura, richiamata nella sentenza, che riguarda l’ARPA Sicilia, anch’essa trasformata maldestramente in ente del Servizio Sanitario Regionale, pur non partecipando al conseguimento dei LEA.
Quindi così come per l’ARPA Sicilia anche per il CEFPAS l’Assemblea Regionale Siciliana, condizionata dal governo e da interessi di alcuni deputati, becca una batosta epocale che sancisce inadeguatezza, incompetenza, superficialità ed arroganza, di una classe politica molto, se non troppo, condizionata da interessi privati, che adesso vanno inevitabilmente ricercati e sanzionati insieme alla responsabilità della burocrazia compiacente dell’Ente.
Noi dal canto nostro abbiamo scritto, descrivendo analiticamente ogni malversazione messa in atto, sia dalla burocrazia compiacente che dalla politica connivente e complice.
Adesso spetta alla Procura della Repubblica ed alla Procura della Corte dei Conti fare il loro dovere chiamando in causa politici e burocrati che hanno utilizzato il CEFPAS come una mucca da mungere, che invero per un lungo periodo l’hanno speculato a loro piacimento, in dispregio di norme e precetti, ma che adesso devono finalmente pagare per le loro responsabilità.