ATLETICO CATANIA: verso l’epilogo l’incredibile vicenda giudiziaria relativa allo “scippo” del titolo sportivo dell’Atletico Catania. Dopo la giustizia sportiva anche l’arbitrato bancario ha riconosciuto la titolarità della carica di presidente da parte di Giancarlo Travagin, assistito dallo studio legale Maravigna.
Adesso si aspetta che la giustizia penale faccia il suo corso per poi dare inizio alle pratiche di risarcimento.
Nella diaspora insorta a danno della legittimità di Travagin a presiedere la società, i cui interessi sono curati dall’avv. Ivan Maravigna, anche magistrato sportivo (procuratore federale FIH), per l’accertamento delle responsabilità penali e dei risarcimenti dei danni, arriva la decisione del tribunale federale, nel quale si legge di firme false e di una appropriazione di 90.000 depositati in banca.
Per la giustizia sportiva il presidente Travagin (che sta trattando anche l’acquisto del Foggia Calcio) è stato vittima di una truffa con la quale gli è stata tolta la società e 90.000 euro depositati in banca, tramite falsi documenti. Ma in procura a Catania, per l’accertamento delle responsabilità penali, l’indagine ancora va a rilento.
Pare, dalle notizie lette nel comunicato federale, che dietro questa storia ci sia l’entourage storico di Susinni (anche se probabilmente lo stesso non c’entra nulla), infatti, guarda guarda, spuntano a sorpresa, nella sentenza FIGC, i nomi di Erasmo Vecchio e del mitico avvocato Lattuca.
Oltre a Mirko Stefio, presidente traghettatore, quanto abusivo, per poi,arrivare alla presidenza Drago, in virtù del documento di dimissioni di Travagin con firme false. C’è tutto nel processo FIGC.
Abbiamo preso a cuore questa vicenda perché riteniamo che lo sport debba rimanere un’attività nobile, scevra da avvoltoi e affaristi.
Iniziamo così un’accurata indagine giornalistica sugli affari sporchi del calcio dilettantistico in Sicilia e sull’ignavia del suo padre/padrone Lo Presti.
Intanto apprendiamo che Travagin sarà venerdì a Catania per la ridefinizione degli assetti societari. Pare che per il ruolo di allenatore ci siano contatti con l’ex giocatore delle giovanili del Perugia e amico personale di Davide Baiocco, Alfonso Benedettino già allenatore del Real Aci.
Nell’occasione raccoglieremo le dichiarazioni di Travegin, che saranno certamente interessanti, se non esplosive.
Per adesso è tutto. Alla prossima
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Decisioni del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTI
Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall’Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall’ Avv. Giovanni Bertuglia, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l’ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta e del rappresentante AIA AB Giuseppe La Cara, nella riunione del giorno 21 maggio 2019 ha assunto le seguenti decisioni.
Procedimento n. 82/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Mazzara Michele (Presidente Società A.S.D. Dattilo Noir all’epoca dei fatti); società A.S.D. Dattilo Noir;
società U.S.D. Elimi Calcio.
Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Eccellenza.
La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10950/283 del 02/04/19:
il sig. Mazzara Michele, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Dattilo Noir, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 38 N.O.I.F. e all’art. 41 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e comunque non impedito che il sig. Guaiana Giovanni svolgesse l’attività di allenatore dei portieri durante il campionato di Eccellenza stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società, nonostante lo stesso risultasse regolarmente tesserato quale allenatore della società U.S.D. Elimi Calcio;
la società A.S.D. Dattilo Noir per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente e dal non tesserato sig. Guaiana Giovanni;
la società U.S.D. Elimi Calcio per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio allenatore tesserato sig. Guaiana Giovanni;
Fissata l’udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.
Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni:
mesi sei di inibizione a carico del sig. Mazzara Michele, Presidente della società A.S.D. Dattilo Noir;
ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Dattilo Noir;
ammenda di € 300,00 a carico della società U.S.D. Elimi Calcio.
Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti, ed in particolare dalle dichiarazioni rese alla Procura Federale dallo stesso sig. Guaiana Giovanni nonché dal sig. Grimaudo Vito (il Sig. Guaina ha fatto in maniera costante tutta la preparazione al campionato…) e dal Sig. Messina Antonio ( posso riferire che il Sig. Guaiana Giovanni era presente al campo…solo 2/3 giorni alla settimana…), che in occasione del campionato di Eccellenza stagione sportiva 2017-18, è stato utilizzato quale allenatore dei portieri della
A.S.D. Dattilo Noir il predetto sig. Guaiana Giovanni, soggetto non tesserato per la predetta società ma invece regolarmente tesserato in qualità di allenatore per la società U.S.D. Elimi Calcio.
Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Dattilo Noir sig. Mazzara Michele, omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva pertanto la responsabilità diretta e oggettiva della società U.S.D. Dattilo Noir, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate, anche per il comportamento posto in essere dal non tesserato Sig. Guaina Giovanni. Parimenti ne deriva la responsabilità oggettiva della società U.S.D. Elimi Calcio per il comportamento illecito dello stesso sig. Guaina quale proprio allenatore regolarmente tesserato.
Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
mesi due di inibizione a carico del sig. Mazzara Michele, Presidente della società A.S.D. Dattilo Noir, da scontarsi a seguire la inibizione sino al 14/07/2019 (C.U. 439 TFT 37 del 14/05/2019);
ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della società A.S.D. Dattilo Noir;
ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico della società U.S.D. Elimi Calcio.
La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
Procedimento n. 83/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di : – STEFIO MIRKO
– BARBAGALLO GIANLUCA
– PARADISO FRANCESCO VINCENZO
– U.S.D. ATLETICO CATANIA
Campionato Eccellenza gir. B stagione 2017/2018
Con nota 009081/1247 pfi 17-18/CS/Ps del 26.2.2019 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale i predetti per rispondere :
– Stefio Mirko della violazione degli artt. 1 bis c.1 e 5 (dovere di lealtà e correttezza) e dell’art.3 (responsabilità delle persone fisiche) C.G.S. in relazione all’art.21 NOIF per aver comunicato al C.R. Sicilia–L.N.D.–F.I.G.C. il verbale dell’assemblea della società U.S.D. Atletico Catania del 28.12.2017, con il quale si nominava un nuovo Consiglio Direttivo a seguito di dimissioni dalla carica di Presidente rassegnate da Travagin Giancarlo – dimissioni che però non c’erano mai state – inducendo in errore il C.R.Sicilia–L.N.D.– F.I.G.C. ad attivare le credenziali per l’accesso al portale web del C.R.Sicilia–L.N.D.– F.I.G.C. per la nuova compagine societaria, attivazione poi revocata a seguito della contestazione da parte del Travagin, presidente non dimissionario;
– Barbagallo Gianluca della violazione degli artt. 1 bis c.1 e 5 (dovere di lealtà e correttezza) e dell’art.3 (responsabilità delle persone fisiche) C.G.S. in relazione all’art.21 NOIF per aver partecipato all’assemblea della società U.S.D. Atletico Catania del 28.12.2017, con la quale si nominava un nuovo Consiglio Direttivo a seguito delle dimissioni dalla carica di Presidente rassegnate da Travagin Giancarlo – dimissioni che però non c’erano mai state – inducendo in errore il C.R.Sicilia–L.N.D.–F.I.G.C. ad attivare le credenziali per l’accesso al portale web del C.R.Sicilia–L.N.D.–F.I.G.C. per la nuova compagine societaria, attivazione poi revocata a seguito della contestazione da parte deL Travagin, presidente non dimissionario;
– Paradiso Francesco Vincenzo della violazione degli artt. 1 bis c.1 e 5 (dovere di lealtà e correttezza) e dell’art.3 (responsabilità delle persone fisiche) C.G.S. in relazione all’art.21 NOIF per aver partecipato all’assemblea della società U.S.D. Atletico Catania del 28.12.2017, con la quale si nominava un nuovo Consiglio Direttivo a seguito delle dimissioni dalla carica di Presidente rassegnate da Travagin Giancarlo – dimissioni che però non c’erano mai state – inducendo in errore il C.R.Sicilia–L.N.D.–F.I.G.C. ad attivare le credenziali per l’accesso al portale web del C.R.Sicilia–L.N.D.–F.I.G.C. per la nuova compagine societaria, attivazione poi revocata a seguito della contestazione da parte del Travagin, presidente non dimissionario; ed inoltre per aver reso dichiarazioni non veritiere al collaboratore della Procura Federale in sede di audizione il 15.10.2018 (“sono stato solo accompagnatore ufficioso; all’assemblea del 14.09.2017 ero solo presente, non ho firmato alcun verbale e non sono stato nominato vice-presidente”), smentite per tabulas dalla documentazione acquisita nel corso delle indagini;
– l’U.S.D. Atletico Catania a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4 c.2 CGS, alla quale i predetti appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività ai sensi dell’art.1 bis c.5 CGS da Stefio Mirko, Barbagallo Gianluca e Paradiso Francesco Vincenzo, all’epoca dei fatti tesserati per la società.
L’apertura del procedimento è seguita alla segnalazione, inviata il 16.4.2018 alla F.I.G.C.- L.N.D. dall’avv. Civica Daniela, in nome e per conto di Travagin Giancarlo, Presidente pro- tempore della U.S.D. Atletico Catania, quale diffida e messa in mora in merito a quanto deliberato dall’Assemblea dei soci della U.S.D. Atletico Catania, riunitasi il 16.2.2018 ed il 27.3.2018.
In tale nota, premesso che con telegramma del 7.2.2108 si era comunicata al Comitato Regionale la rinuncia della U.S.D. Atletico Catania alla prosecuzione del campionato di calcio di Eccellenza – girone B – Regione Sicilia 2017-2018, si ricordava che – come già esplicitato in numerosi comunicati stampa, pubblicati da testate giornalistiche locali, e su vari social networks, oltre che con denunce-querele depositate il 2 febbraio ed il 2 marzo – la decisione conseguiva ad un “disegno criminoso”, posto in essere da soggetti che, neppure soci ordinari dell’U.S.D. Atletico Catania, con atteggiamenti minacciosi, intimidatori e diffamatori avevano lo scopo di provocare l’abbandono coatto della carica di Presidente da parte del Travagin con l’intento di assumere illecitamente e senza alcun esborso economico il totale controllo della gestione amministrativa e sportiva della società. Si precisava che sin dai primi giorni, in cui aveva assunto la carica di Presidente, il Travagin si era trovato soggetto a continue pressioni da parte di soggetti presenti in società con comportamenti contrari ai principi ed ai valori sportivi che avevano pregiudicato la tranquillità e la sicurezza di calciatori e dirigenti, producendo irreparabili danni economici e di immagine al punto da provocare il recesso, e quindi il sostegno finanziario, da parte di sponsors e partnerships. Si lamentava che, nonostante la dichiarata rinuncia alla prosecuzione del campionato, gli organi del Comitato Regionale, anziché formalizzare il ritiro dell’U.S.D. Atletico Catania, avevano disattivato senza preavviso le esistenti credenziali per l’accesso al portale web della F.I.G.C. – L.N.D. e le avevano conferite ad un gruppo di soggetti, che, senza neppure la qualità di partecipi ordinari della compagine sociale, se ne erano palesati illegittimamente quali nuovi dirigenti, consentendo così alla U.S.D. Atletico Catania la disputa delle successive partite del torneo con l’inserimento di nuovi giocatori e quindi falsando la regolarità del campionato.
A richiesta del Travagin il Presidente del Comitato Regionale aveva rappresentato che nel corso del mese di febbraio era stato trasmesso a quegli uffici il verbale (peraltro non pervenuto al Travagin) di una riunione, tenutasi a Catania il 9.2.2018, a seguito della quale a quei soggetti erano state assegnate le nuove credenziali per l’accesso al portale web
Peraltro, già nel mese di gennaio, il Comitato Regionale Sicilia era incorso nello stesso errore, disattivando le credenziali per l’accesso della società al portale web sulla scorta dell’asserito mutamento dei vertici societari avvenuto a seguito di una riunione del 28.12.2017 e ripristinando l’operatività a favore del Travagin solo per la specifica segnalazione-diffida del 9.1.2018, seguita dalla denuncia-querela del 2.2.2018.
Travagin Giancarlo dunque doveva ancora considerarsi (come da prodotta documentazione ufficiale, comprendente anche copia della querela proposta alla Procura della Repubblica di Catania il 3.3.2018) legittimamente eletto dall’assemblea dei soci del 14.9.2017, convocata secondo le regole dello Statuto, quale Presidente dell’U.S.D. Atletico Catania, compagine sociale di cui facevano parte anche Turcis Vito Salvatore, Salerno Giancarlo, Pellegrini Gianvittorio e Nocera Vincenzo. Illegittima invece andava ritenuta la gestione dei soggetti che con l’avallo ingiustificato del Comitato Regionale avevano fatto proseguire la partecipazione della squadra al campionato con nuovi giocatori, disputando le partite casalinghe nell’impianto sportivo “Zia Lisa” di Catania, irregolare per la mancanza di tribune e per la imprudente prossimità degli spettatori al campo di gioco con conseguente mancanza di sicurezza per giocatori e pubblico.
L’istruttoria ha avuto inizio con l’audizione di Stefio Mirko, il quale il 3.10.2018 dichiarava di avere accettato nei primi di ottobre 2017 la proposta del Travagin di svolgere le funzioni di vice-presidente della società; funzioni che egli non poteva assiduamente svolgere essendo residente a Torino. Aveva subito dovuto affrontare questioni economiche inerenti a giocatori, tecnico e staff societario, in quanto il Travagin, raramente presente, sistematicamente tergiversava. Era stato costretto quindi ad anticipare la somma di € 2.000,00, richiesta dalla Lega almeno quale acconto per l’iscrizione, essendo già saltata una gara di campionato.
Successivamente il Travagin, trovandosi a Catania, alla presenza dei soci Paradiso, Gagliano e Musumeci gli aveva chiesto di scrivere una lettera di dimissioni a nome suo, prendendo come pretesto un contrasto con la tifoseria. Per gestire la situazione di emergenza creatasi egli aveva indetto quindi l’assemblea del 28.12.2017, alla quale non aveva partecipato il Travagin, sebbene invitato come assicuratogli dall’avvocato Lattuca. Aveva trasmesso il verbale al Comitato Regionale al fine di ottenere le credenziali per l’accesso al portale web della F.I.G.C. – LND; credenziali poi ripristinate a favore del Travagin a seguito della segnalazione-diffida dello stesso. Pur respingendo la richiesta, nel frattempo rivoltagli dal Travagin, di rilevare la società per € 15.000,00, aveva continuato a far giocare la squadra senza alcun finanziamento e senza la disponibilità del conto corrente, intestato alla società presso la CREDEM, anche perché non era a conoscenza della richiesta di ritiro della squadra fatta da quello il 7.2.2018. Aveva anche saputo da alcuni dirigenti di una società calcistica di Cefalù che in passato il medesimo comportamento aveva tenuto il Travagin quale presidente di quel sodalizio. Per tali ragioni nel corso della riunione del Consiglio Direttivo, tenutasi il 9.2.2018, infine si era deliberato di revocare la carica di Presidente del Travagin e di conferirla a lui, nel frattempo accolto come nuovo socio.
Nella stessa data si è avuta l’audizione di Vecchio Erasmo, il quale ricordava di essere stato contattato nel mese di settembre 2017 dal Travagin nella sua qualità di consulente marketing sportivo, con la proposta di svolgerne le funzioni per l’U.S.D. Atletico Catania. Seppure estraneo alla società e non tesserato per la F.I.G.C., aveva partecipato alla riunione nel corso della quale lo Stefio gli era stato presentato come vice-presidente ed il Gagliano come direttore sportivo, ma aveva deciso di non accettare l’incarico perché “non gli erano piaciute” alcune affermazioni del Travagin con riferimento alla conduzione societaria.
Analoga richiesta gli era stata rivolta successivamente dallo Stefio, il quale gli aveva comunicato di avere assunto egli stesso il ruolo di presidente a seguito delle dimissioni, già note anche per via mediatica, del Travagin, che però si era appropriato di documenti contabili e fiscali. Si era dunque attivato interessando della questione l’avv. Lattuca, il quale il 19.12.2017 aveva inviato la diffida (prodotta in copia) al Travagin ed aveva promosso la convocazione dell’assemblea, di cui aveva accettato di svolgere le funzioni di presidente per i rapporti amichevoli intercorrenti sia con lo Stefio che con il legale.
In quella occasione v’era stata la nomina ufficiale dello Stefio come presidente sulla scorta delle dimissioni “formalizzate irritualmente” per la “lettera aperta” inviata a testate giornalistiche e pubblicata sui siti di quotidiani sportivi, quali “siciliasportnews.altervista.org”, dal titolo “Atletico Catania: il Presidente Giancarlo Travagin ha rassegnato le dimissioni” (anche questa prodotta in copia).
Il 5.10.2018 sono stati sentiti Barbagallo Gianluca e Paradiso Vincenzo.
Il primo, dicendosi nella dirigenza dell’Atletico Catania fin dal 2011, di cui il Travagin era divenuto presidente nel settembre 2017, ricordava che lo stesso si era reso subito più volte assente anche sotto il profilo economico. Per tale ragione si era tenuta il 28.12.2017 una assemblea, in cui si era attribuita la presidenza a Stefio Mirko e si era formato il nuovo consiglio direttivo, di cui egli stesso faceva parte. L’attività sportiva della società era quindi proseguita con l’impiego delle somme necessarie (€ 1.800 a settembre ed € 1.500 a dicembre) fornite dallo Stefio. Nonostante ciò nel mese di dicembre giocatori e staff tecnico avevano lasciato la squadra per il mancato pagamento degli stipendi, anche perché non erano andati a buon fine alcuni assegni post-datati a loro consegnati durante la gestione Travagin. Aveva quindi partecipato con le funzioni di segretario ad una riunione del consiglio direttivo, tenuta presso l’hotel Mercurio di Catania il 9.2.2018, in cui si era deliberata la esclusione per gravi inadempienze del Travagin, che peraltro, seppure invitato, era rimasto assente. Della comunicazione del verbale al Travagin era stato delegato l’avv. Lattuca.
Il Paradiso Vincenzo asseriva di non aver mai fatto parte dell’organico societario e di non avere firmato il verbale dell’assemblea del 14.9.2017, in cui figurava nominato vice- presidente dell’U.S.D. Atletico Catania. Aveva comunque inviato il 27.11.17 una lettera di dimissioni da dirigente (copia prodotta), collegate a quelle del Travagin, con cui aveva collaborato. Disconosceva altresì la sua firma in calce alla nota del 18.1.2018, con la quale si invitava lui stesso, il Travagin ed il Barbagallo alla riunione del 9.2.2108 presso l’hotel Mercurio. Vi si era comunque recato, ma alla stessa non aveva in alcun modo partecipato, sebbene ivi figurasse ancora come presidente della seduta e come vice-presidente del sodalizio. Proprio per tali falsi aveva presentato denuncia alla Procura della Repubblica il 13.6.2018.
Il presidente del Comitato Regionale F.I.G.C., Lo Presti Santino, l’11.10.2018 si riportava alla prodotta relazione concernente la questione dell’Atletico Catania (fornita con relativi allegati); precisava che a seguito della ricezione del verbale di assemblea in data 14.9.17 con la nomina del Travagin quale presidente della società si era notato che lo stesso aveva ricoperto analoga carica presso la Cefalù Calcio e lo si era invitato pertanto (nota del 3.10.2017) a regolarizzare la situazione debitoria (€ 6.963) senza però ottenere alcun esito, neppure allorché a richiesta dello stesso (nota 24.10.2017) si erano proposte (nota del 10.11.2017) modalità di rientro rateale; ricordava che a seguito della contestazione del verbale del 28.12.2017 (mutamento dei vertici societari con nomina di Stefio Mirko quale presidente) da parte del Travagin era stata chiesta all’Atletico Catania la documentazione di supporto.
Lo stesso giorno deponeva Cinquemani Francesco Paolo, responsabile della segreteria del Comitato Regionale, il quale confermava la successione dei fatti già esposta dal Presidente Lo Presti (14.9.17: nomina del Travagin quale presidente dell’U.S.D. Atletico Catania; 28.12.17: nuovo consiglio direttivo con presidenza di Stefio Mirko, cui era seguita la reazione del Travagin e la restituzione allo stesso delle credenziali tolte; 7.2.18: comunicazione del Travagin di ritiro della squadra dal campionato in corso; 9.2.18: verbale di nomina del nuovo presidente nella persona dello Stefio e rinnovo delle credenziali).
Il 26.10.2018 veniva sentito Drago Vincenzo, il quale dichiarava di essere stato nominato presidente dell’Atletico Catania il 23.2.2018 per la sua esperienza nella gestione sportiva in forza di un precedente con l’Acireale Calcio. Aveva denunciato il Travagin perché costui si era appropriato di € 30.000,00 dal conto corrente, acceso dalla società presso la CREDEM ed in cui si trovava depositata la maggiore somma di € 63.000,00, ed aveva tentato di effettuare altri prelevamenti non riuscendo nell’intento per la tempestiva comunicazione alla banca del cambio di presidenza.
Aveva anche saputo da altri dirigenti della rara presenza in sede del Travagin e di assegni post datati, da costui emessi e rimasti senza buon fine per firma “diversa dallo specimen”. Si procedeva infine alla audizione (il 31.10 ed il 2.11.2018) di Travagin Giancarlo, il quale alla presenza del suo difensore premetteva di essere stato disattivato dalla carica presidenziale a seguito di un’assemblea convocata con modalità illegittime (mancato coinvolgimento suo e dei soci effettivi, Turcis Vito Salvatore e Salerno Gioacchino; pregresse dimissioni di Paradiso Francesco ed espulsione di Barbagallo Gianluca) e di non conoscere Drago Vincenzo, nuovo presidente della società. Ricordava (con deposito di memoria illustrativa) che era stato nominato Presidente della società U.S.D. Atletico Catania in data 14.9.2017 a seguito di assemblea, nel corso della quale erano state anche assegnate a Paradiso Francesco ed a Barbagallo Gianluca le cariche di vice-presidente e di consigliere, prima che con assemblea del 16.11.17 queste due ultime cariche fossero passate a Turcis Vito Salvatore e Salerno Gioacchino per la dichiarata indisponibilità al riguardo di Stefio Mirko e di Paradiso Francesco. Precisava quindi di essersi imbattuto in difficoltà gestionali, non solo economiche, ma derivanti anche da parte di frange della tifoseria, degenerate persino in aggressioni, sia fisiche in campo (ai danni di un giocatore avversario durante la gara contro la “Real Aci”) che gravemente minacciose fuori ai danni di dirigenti. Aveva provveduto alla gestione societaria con risorse proprie e con l’apporto di sponsor regolarmente fatturati finché nel mese di dicembre si era trovato costretto allo svincolo di alcuni calciatori (a loro richiesta). Nel mese di gennaio 2018 aveva prestato il suo consenso per altri calciatori, che si erano resi disponibili a prestare la loro attività per la società, a condizione della presentazione della documentazione sanitaria; in mancanza di tali accertamenti aveva poi deciso di ritirare la squadra, come formalizzato in data 7.2.2018 e ratificato con assemblea del 16.2.2018. Già il 9 gennaio si era accorto di non poter accedere al portale F.I.G.C. per invalidità delle credenziali e si era pertanto rivolto alla segreteria del Comitato Regionale, da cui aveva appreso che con assemblea del 28.12.2017 era stato nominato Stefio Mirko quale Presidente. Aveva denunciato la illegittimità della nuova dirigenza e pertanto a partire dall’1.2.2018 aveva riottenuto le credenziali, nuovamente però sospese il successivo giorno 9 proprio in forza del nuovo assetto societario, come appreso dalla direzione del Comitato Regionale.
Quanto al conto corrente presso la CREDEM dichiarava di essere stato il solo a gestirlo, versando il 13.2.18 assegni circolari per € 90.000,00 derivanti da sponsorizzazioni, così comprovando il permanere della sua volontà di proseguire nella gestione della società, ed aveva emesso il 22.2.2018 un assegno di € 57.000,00 a se stesso intestato per non perdere i fondi da lui versati. Tutto ciò fino al successivo giorno 26, quando da personale della banca aveva appreso della documentazione da cui risultava un nuovo Presidente della società nella persona di Drago Vincenzo.
Dalle audizioni effettuate e dalla documentazione acquisita la Procura Federale ha tratto le seguenti conclusioni:
– il 14.9.2017 Travagin Giancarlo è stato nominato Presidente dalla U.S.D. Atletico Catania con consiglio direttivo composto da Paradiso Francesco (vice-presidente) e Barbagallo Gianluca (consigliere), come da verbale dei soci riunitisi presso la sede sociale;
– il 15.12.2017 a seguito di una riunione del Consiglio direttivo, tenutasi a Roma presso l’ufficio del Travagin, le cariche di vice-presidente e di consigliere sono state conferite a Turcis Vito Salvatore ed a Salerno Gioacchino (ammessi come nuovi soci), in luogo del Paradiso (dimissionario) e del Barbagallo (espulso per fatti diffamatori nei confronti del Travagin); sono state altresì respinte le richieste di ammissione di Stefio Mirko e Musumeci Dario;
– il 28.12.2017 si è tenuta a Catania (presso la palestra “Fuego Latino”) un’assemblea di vari club catanesi, nel corso della quale, accettando le dimissioni del Travagin, si è nominato un nuovo consiglio direttivo con la presidenza di Stefio Mirko;
– dalla disamina del relativo verbale emerge che:
a) l’assemblea straordinaria 28.12.17 non è stata convocata dal Consiglio Direttivo in carica, come previsto dall’art.14 dello Statuto societario; b) la stessa non era composta da soggetti già preventivamente ammessi come soci, come previsto dell’art. 9 dello Statuto societario;
b) non è stato convocato il Travagin (la lettera raccomandata conteneva solo la diffida a restituire la documentazione contabile); c) non risulta formalmente presentata una lettera di dimissioni del Travagin, pubblicata solo su Facebook con data del 17.11.2017;
c) Paradiso Vincenzo nel corso della sua audizione ha reso dichiarazioni (non aver firmato il verbale di assemblea 14.9.2017; non essere stato nominato vice-presidente della società; aver presentato una denuncia alla Procura della Repubblica il 13.6.2018) contrastanti con quanto rilevabile dai verbali acquisiti e con le firme apposte;
d) il Comitato Regionale sulla scorta del verbale 28.12.2017, contenente l’indicazione del nuovo Consiglio Direttivo, ha fornito le credenziali allo stesso per consentire la gestione societaria, revocandole subito dopo a seguito delle rivendicazioni del Travagin, formulate con nota 9.1.2018, ritenute fondate per la illegittimità del suddetto verbale;
e) la gestione societaria dell’U.S.D. Atletico Catania deve ritenersi carente alla luce dell’abbandono da parte di soggetti tesserati;
f) il Travagin appare contrastante nella sua asserzione di avere richiesto lo svincolo di tesserati nel mese di dicembre 2017 a fronte del versamento nel successivo mese di febbraio di due assegni circolari per il valore complessivo di € 90.000 derivanti da asserite sponsorizzazioni; così come non appare giustificata la emissione sul conto corrente della società di un assegno di € 57.000 a suo favore in data 22.2.2018 e la disposizione di 4 bonifici per impegni societari, dopo che lo stesso il 7.2.2108 aveva comunicato formalmente alla F.I.G.C. la rinuncia dell’U.S.D. Atletico Catania alla prosecuzione del campionato di Eccellenza in corso;
g) manca la documentazione, richiesta il 14.11.2018 all’Autorità Giudiziaria e rimasta senza esito, essendo ancora in corso le indagini connesse alla denuncia-querela, presentata dal Travagin il 2.2.2108 con integrazione del 2.3.2018.
Le parti deferite, sebbene convocate alla udienza dibattimentale, non sono comparse.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni :
– a carico di Stefio Mirko la inibizione per mesi diciotto
– a carico Barbagallo Gianluca la inibizione per mesi diciotto
– a carico Paradiso Francesco Vincenzo la inibizione per mesi ventiquattro
– a carico della U.S.D. Atletico Catania € 600.00 di ammenda e punti due di penalizzazione.
Il Tribunale Federale Territoriale ritiene che le conclusioni della Procura Federale vanno sostanzialmente condivise e che pertanto gli elementi dell’addebito contestato vanno ritenuti sussistenti.
Devono infatti ritenersi formalmente non valide le dimissioni di Travagin Giancarlo, nominato il 14.9.2017 Presidente della U.S.D. Atletico Catania. Ciò va dedotto, al di là della ricostruzione dei fatti fornita dal Travagin, sia sulla scorta delle dichiarazioni di Stefio Mirko (“da un nuovo incontro con il Travagin mi propone al fine di pianificare la situazione presso una pizzeria alla presenza di Paradiso, Gagliano e Musumeci, il predetto mi chiese di scrivere una lettera di dimissioni a nome suo … Non formalizzando le dimissioni con una assemblea ho ritenuto opportuno indire un’assemblea il 28.12.17 per cercare di gestire una situazione di emergenza … Nel corso della riunione (del Consiglio Direttivo del 9.2.18) si è parlato delle dimissioni del sig. Travagin e formalmente è stato deliberato di revocare la carica di Presidente del Travagin”) e di Vecchio Erasmo, sia dall’esame della nota di Sicilia Sport News in data 17.11.2017, pubblicata sulla pagina Facebook dell’Atletico Catania il 21.12.2017 (riportata la missiva in cui viene espressa la volontà di remissione dall’incarico del soggetto che in quel momento lo ricopriva, ma non corredata dalla firma).
Al di là della regolarità della convocazione, ingiustificata quindi va ritenuta la riunione, tenutasi il 28.12.2017, avente al primo punto dell’ordine del giorno proprio le “dimissioni irrevocabili rassegnate dal Presidente Giancarlo Travagin”, conclusasi con la nomina del nuovo presidente nella persona di Stefio Mirko e con l’accettazione da parte dello stesso. Priva di fondamento va dunque considerata anche la documentazione, volta ad attivare le credenziali per l’accesso al portale web, inviata dalla U.S.D. Atletico Catania, ricevuta dalla F.I.G.C. – LND-CRS l’11.1.2018 in esito alla richiesta specifica in pari data della segreteria del Comitato Regionale (in cui si precisava proprio che le dimissioni in questione dovevano essere corredate dalla dovuta sottoscrizione), corredata da una dichiarazione del Presidente Stefio Mirko, che sotto tale profilo nulla di più preciso aggiungeva alla sopra ricordata nota di Sicilia Sport News pubblicata sulla pagina Facebook.
Medesima situazione si è poi verificata a seguito della riunione del Consiglio Direttivo in data 9.2.2018, in cui ancora sul presupposto delle dimissioni del Travagin si è confermata la nomina dello Stefio quale presidente.
La descritta condotta va chiaramente addebitata, nelle funzioni rispettivamente svolte alla riunione, a Stefio Mirko, a Barbagallo Gianluca (segretario) ed a Paradiso Francesco Vincenzo (presidente), tutti presenti e firmatari del verbale.
Per quanto precede e dalla documentazione acquisita appare di tutta evidenza anche la fondatezza dell’ulteriore addebito, formulato per Paradiso Francesco Vincenzo alla luce della deposizione resa il 5.10.2018, nel corso della quale, pur ammettendo la sua presenza alle riunioni del 14.9.2017 e del 9.2.2018, lo stesso ha negato di averne firmato il verbale (le sigle hanno somiglianza tra loro e le firme con quella apposta al verbale di audizione) e di avervi svolto le funzioni di vice-presidente.
Sotto il profilo punitivo, posto che la condotta attribuita, di cui agli artt. 1 bis c.1-5 e 3 CGS, va considerata connessa a vicende societarie esasperate da entrambe le parti, la sanzione può ritenersi adeguata nella misura di mesi 6 di inibizione per Stefio Mirko e di Barbagallo Gianluca, aumentata di ulteriori mesi 2 per Paradiso Francesco Vincenzo.
Quanto alla U.S.D. Atletico Catania, nel cui interesse da Stefio Mirko, Barbagallo Gianluca e Paradiso Francesco Vincenzo è stata espletata la scorretta attività ai sensi dell’art.1 bis c.5 C.G.S. al momento della commissione dei fatti, la responsabilità oggettiva ne comporta ai sensi degli artt. 1bis c.5-6, 4 c.2 e 18 c.2 C.G.S. la sanzione di € 1.000,00 di ammenda, non ritenendosi adeguata la penalizzazione di punti in classifica, chiesta dalla Procura Federale in udienza, trattandosi di vicenda esclusivamente interna alla compagine .
P. Q. M.
Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi :
– a carico di Stefio Mirko e di Barbagallo Gianluca la inibizione fino al 21.11.2019; – a carico di Paradiso Francesco Vincenzo la inibizione fino al 21.1.2020;
– a carico della U.S.D. Atletico Catania l’ammenda di euro 1.000,00 (mille/00).
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite.
Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione alle parti in osservanza degli artt.35 c.4.1 e 38 c.8 CGS.
Procedimento n. 84/B
DEFERIMENTO della Procura Federale a carico di:
Sig.ra MILITO Salvatrice, Presidente Società A.S.D. GIARRATANESE;
Sig. PUMA Valerio Dirigente accompagnatore Società A.S.D. GIARRATANESE;
Sig. KANUTE Abdurahman, calciatore minorenne della Società A.S.D. GIARRATANESE; Sig. SOW Issa calciatore minorenne della Società A.S.D. GIARRATANESE;
Società A.S.D. GIARRATANESE.
Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Provinciale Giovanissimi.
La Procura Federale con nota prot. 11031/588pfi 18-19/MS/CS/gb del 03/04/2019, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:
-
1) Sig.ra MILITO Salvatrice, Presidente della Società A.S.D. GIARRATANESE, della violazione dell’art. 1 bis comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 e agli artt. 39 e 46, e all’art. 40 delle N.O.I.F, per avere consentito che i minori KANUTE Abdurahman e SOW Issa partecipassero alle gare Giarratanese/Centro Olimpia Giarratana del 24/01/2018, Giarratanese/Fair Play Comiso del 27/11/2017 e Giarratanese/Game Sport Ragusa del 04/12/2017, valevoli per il Campionato Giovanissimi Provinciali 2017/2018 (gare sanzionate con la perdita del 03 a carico della A.S.D. Giarratanese), in posizione irregolare perché non tesserati e senza essere sottoposti agli accertamenti di idoneità sanitaria sportiva e senza essere dotati di copertura assicurativa;
-
2) Il Sig. PUMA Valerio, Dirigente accompagnatore della Società A.S.D. Giarratanese, della violazione dell’art. 1 bis comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione all’art. 61, comma 1 e 5, delle N.O.I.F, per avere svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della società stessa alla gara Giarratanese/Centro Olimpia Giarratana del 24/01/2018, nella quale i minori Kanute Abdurahman e Sow Issa erano impiegati sebbene in posizione irregolare perché non tesserati, sottoscrivendo la distinta con attestazione di regolare tesseramento dei giocatori, consegnata al Direttore di gara, senza che gli stessi fossero stati sottoposti agli accertamenti di idoneità sanitaria sportiva e senza copertura assicurativa.
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3) Il calciatore minore KANUTE Abdurahman, della violazione di cui all’art. 1bis comma 2 del C.G.S, 39 e 43 comma 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver partecipato alla gara Giarratanese/Centro Olimpia Giarratana del 24/01/2018, valevole per il campionato Giovanissimi Provinciale in posizione irregolare perché non tesserato e sprovvisto di certificazione di idoneità sanitaria sportiva e copertura assicurativa;
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4) Il calciatore minore SOW Issa, della violazione di cui all’art. 1bis comma 2 del C.G.S, 39 e 43 comma 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver partecipato alla gara Giarratanese/Centro Olimpia Giarratana del 24/01/2018, valevole per il campionato Giovanissimi Provinciale in posizione irregolare perché non tesserato e sprovvisto di certificazione di idoneità sanitaria sportiva e copertura assicurativa
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5) La Società A.S.D. GIARRATANESE, della violazione dell’art. 4 comma 2 C.G.S.., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati dei non tesserati (art.1bis, comma 5), come sopra descritti a titolo di responsabilità oggettiva.
Il deferimento trae origine dalla nota del 30 gennaio 2018 da parte del Presidente del C.R.S. della F.I.G.C.–LND, con la quale si trasmetteva la segnalazione della società A.S.D Centro Olimpia Giarratana , in ordine alla partecipazione alla gara Giarratanese/Centro Olimpia Giarratana del 24/01/2018, valevole per il campionato giovanissimi provinciali, di due giocatori non tesserati e di apparente età più elevata degli altri giovanissimi.
L’ufficio Federale provvedeva all’istruzione con la raccolta degli atti inerenti la vicenda in questione presso il Comitato Regionale Sicilia, procedendo all’audizione degli incolpati Milito e Puma, i quali tutti ammettevano le loro responsabilità. Inoltre, accertamenti effettuati presso gli uffici federali, consentivano di verificare che l’attività illecita da parte degli incolpati si è svolta attraverso tre gare: Giarratanese/Centro Olimpia Giarratana del 24/01/2018, Giarratanese/Fair Play Comiso del 27/11/2017 e Giarratanese/Game Sport Ragusa del 04/12/2017, valevoli per il Campionato Giovanissimi Provinciali 2017/2018 (gare sanzionate con la perdita della gara per 0-3 a carico della A.S.D. Giarratanese). All’udienza del 21/05/19 il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l’effetto applicare:
a carico Sig.ra Milito Salvatrice, Presidente Società A.S.D. Giarratanese, la sanzione dell’inibizione per mesi sei;
a carico del Sig. Puma Valerio, Dirigente accompagnatore Società A.S.D. Giarratanese, la sanzione dell’inibizione per mesi due;
a carico del calciatore Kanute Abdurahman, la sanzione della squalifica per una giornata; a carico del calciatore Sow Issa la sanzione della squalifica per una giornata;
a carico dell’ A.S.D. Giarratanese la sanzione dell’ammenda di € 600,00 e di punti due di penalizzazione in classifica.
Nessuno è comparso per le parti deferite benché ritualmente convocate, ma la società ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale chiede che l’adito TFT applichi le irrogande sanzioni nel minimo edittale in quanto la società e i suoi dirigenti sono stati già sanzionati in relazione alla altre gare in cui i predetti calciatori, non tesserati, sono stati utilizzati.
Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che i fatti disciplinari rilevati dalla Procura Federale siano pienamente fondati e documentati.
La Procura Federale ha svolto le indagini necessarie all’individuazione delle responsabilità del Presidente e del Dirigente accompagnatore, oltre che provate documentalmente, per cui la loro condotta va sanzionata in modo adeguato all’illiceità della condotta, come da dispositivo.
I calciatori, benché entrambi minorenni e non tesserati, soggiacciono, comunque, alle sanzioni irrogate come da dispositivo che dovranno essere scontate nella prima gara utile a cui dovessero eventualmente utilizzati in caso di tesseramento.
La Società A.S.D. Giarratanese, risponde invece, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati, come sopra descritti al momento della commessa trasgressione.
Per ciò che attiene alla sanzione a carico della società questo Tribunale Federale Territoriale ritiene di dover parzialmente aderire alle richieste della Procura Federale ed in particolare di non dover condividere la chiesta applicazione di punti due di penalizzazione ai sensi del comma 8 dell’art. 17 del C.G.S, non risultando in atti l’effettiva partecipazione alla gara in questione dei due soggetti non tesserati, risultando gli stessi inseriti quali calciatori di riserva con i numeri 17 e 18.
Tutto ciò premesso, ritenuto che le condotte degli incolpati sono ascrivibili alle violazioni delle norme sopra evidenziate,
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli art. 1 bis comma 1, art. 10, comma 6, C.G.S., l’art.
4, 2 comma del C.G.S., applica:
a carico della Sig.ra Milito Salvatrice, Presidente della Società A.S.D. Giarratanese, responsabile della violazione dell’art. 1 bis comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 e agli artt. 39 e 46, e all’art. 40 delle N.O.I.F, la sanzione della inibizione permesi due.;
a carico del Sig. Puma Valerio, Dirigente accompagnatore della Società A.S.D. Giarratanese, per la medesima condotta illecita, la sanzione della inibizione per mesi due; a carico dei calciatori minorenni Kanute Abdurahman e Sow Issa, la sanzione della squalifica per una gara;
a carico della Società A.S.D. Giarratanese, per la violazione dell’art. 4 comma 2 C.G.S. e per il comportamento posto in essere dai propri tesserati e dei non tesserati (art.1bis, comma 5), come sopra descritti, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, la sanzione della ammenda di € 300/00 (trecento/00).
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35, comma 4.1, e 38, comma 8, del C.G.S.
Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 21 maggio 2019
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Maria GATTO Santino LO PRESTI
Comunicato Ufficiale 449 Tribunale Federale Territoriale 38 del 21 maggio 2019
qtsicilia@gmail.com