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ATLETICO CATANIA, LA BANDA BASSOTTI COLPISCE ANCORA? L’AVV. MARAVIGNA, PER TRAVAGIN, CITA IN GIUDIZIO IL SEDICENTE PRESIDENTE VINCENZO DRAGO ACCUSATO DI AVERE SVUOTATO IL CONTO SOCIETARIO

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L’endless story dell’Atletico Catania. Dopo il riconoscimento della Presidenza Travagin da parte di tutti gli organi competenti aditi, si scopre che il conto corrente della società piange. Mancano 110.000 versati dal Travagin. Il conto sarebbe stato svuotato da  Vincenzo Drago, sedicente presidente, così come sostenuto nella citazione che il legale di Tarvagin, avv. Ivan Maravigna, ha depositato in Tribunale per il recupero delle somme alla società di calcio. Ecco la citazione con tutti i fatti in cronaca:

_________________


STUDIO LEGALE
AVV. PIETRO IVAN MARAVIGNA
PALERMO –  L.GO VILLAURA 27
CATANIA – VIA VENTIMIGLIA 145
MESSINA – VIA FABRIZI 87
www.studiolegalemaravigna.it
studiomaravigna@gmail.com
Tel./fax 095.533369
Avv. Pietro Ivan Maravigna Foro di Messina
Avv. Maurizio la Magna Foro di Catania
Avv. Domenico Ragonesi Foro di Catania
Avv. Chiara Tumminelli Foro di Caltanissetta
Avv. Sergio Scollo Foro di Caltagirone
Avv. Pietro Ivan Maravigna
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
ATTO DI CITAZIONE
Per: Giancarlo Travagin, nato in ………il …….. C.F…………, residente in ………., in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore dell’Unione Sportiva Dilettantistica Atletico Catania (C.F.: 93003540874) con sede in Catania (CT), Corso Sicilia n. 24, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Pietro Ivan Maravigna, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 095
-Attore-
Contro: Vincenzo Drago nato a ………………….
-Convenuto-
PREMESSO CHE
  • In data 14.09.2017, il sig. Giancarlo Travagin veniva nominato Presidente e legale rappresentante dall’Assemblea dei Soci dell’Associazione sportiva denominata “Unione Sportiva Dilettantistica Atletico Catania”, per effetto delle dimissioni rassegnate dal precedente Presidente e dall’intero Consiglio Direttivo. 
  • Lo stesso apriva, con un rilevante esborso economico personale, un conto corrente bancario intestato alla già menzionata società sportiva presso la filiale n. 2 di Catania, sita in via Crispi n. 203 della Banca Credem (denominazione abbreviata di Credito Emiliano S.p.A.). In considerazione delle condizioni contrattuali sottoscritte, l’operatività sul predetto conto corrente, identificato con n. 00476/…………..e con IBAN IT53……………….., veniva attribuita e consentita esclusivamente al sig. Giancarlo Travagin, al quale veniva rilasciata anche la carta bancomat, il libretto degli assegni, nonché le credenziali ed il token per l’accesso al conto online.
  • Dalla data di apertura del conto fino al mese di febbraio 2018, l’attore nella qualità di Presidente e legale rappresentante della U.S.D. Atletico Catania, godeva della piena, completa ed esclusiva gestione del conto corrente e ciò, sulla scorta dello Statuto Sociale della stessa e alle condizioni contrattuali inerenti all’operatività del suddetto conto corrente. Infatti, tutte le somme venivano versate dal sig. Travagin o da sponsor conosciuti dall’attore destinate al finanziamento di progetti con finalità sportiva e sociale.
  • In data 12.02.2018, il sig. Travagin versava due assegni circolari di rilevante importo pari ad € 40.000,00 ed € 50.000,00. Inoltre, in data 13.02.2018, la stessa filiale della Credem di via Crispi n. 203 di Catania, ove era stato aperto il conto corrente, comunicava all’attore il cambio di indirizzo dove poter recapitare tutta la corrispondenza da parte della Banca.
  • In data 26.02.2018, l’attore, dopo aver eseguito un accesso online con le proprie credenziali al conto corrente de quo, riscontrava un prelievo di cassa pari ad € 5.000,00 senza la sua autorizzazione e senza ricevere alcuna comunicazione da parte della Banca.
  • Allarmato da tale circostanza, l’odierno esponente contattava immediatamente la Credem di via Crispi n. 203 di Catania e, nel corso della conversazione telefonica con il vice direttore sig. Torre, apprendeva che la somma di € 5.000,00 era stata prelevata allo sportello dall’odierno convenuto, sig. Vincenzo Drago, il quale in data 26.02.2018, si sarebbe presentato presso la filiale di via Crispi n. 203 con dei verbali di assemblea della suddetta Associazione sportiva, dai quali – sempre a detta del sig. Torre – si sarebbe potuta evincere la titolarità del summenzionato conto corrente in capo a tale soggetto. 
  • Dopo aver appreso tali gravi accadimenti, con PEC del 27.02.2018, l’attore diffidava la Banca di bloccare nell’immediato ogni movimento in uscita dal predetto conto disposto da soggetti diversi dal sig. Giancarlo Travagin, nonché ad attivare sollecitamente ogni procedura volta a ripristinare la piena ed esclusiva operatività sul conto da parte dell’odierno esponente. Inoltre, lo stesso diffidava la Banca a comunicare i dati anagrafici del soggetto cui era stato consentito il prelievo di € 5.000,00, insieme all’indicazione delle modalità della sua identificazione, il nominativo dell’operatore dell’agenzia che aveva consentito l’operazione di prelievo, nonché copia completa della documentazione fornita alla filiale per effettuare il prelievo in questione. 
  • Come se ciò non bastasse, il sig. Travagin si ritrovava privato anche dell’accesso online al conto corrente. In tal modo, gli veniva preclusa l’operatività sul conto corrente con gravi ed irreparabili pregiudizi, in ragione dell’impossibilità di proseguire con la gestione e con il rischio di ulteriori indebite operazioni da parte del convenuto a ciò non autorizzato.
  • Successivamente, il sig. Travagin apprendeva che non era stato pagato un assegno bancario emesso il 22.02.2018 dallo stesso nella sua qualità di Presidente dell’Associazione e versato il 27.02.2018 sul proprio conto presso altro istituto bancario, nonostante la sussistenza sul conto dell’Associazione di fondi sufficienti, peraltro versati dal sig. Travagin pochi giorni prima dell’emissione dell’assegno, mediante due assegni circolari. L’assegno veniva protestato in data 09.03.2018, con il conseguente motivo: “mancanza di autorizzazione ex art. 1 l. 386/90 – firma non autorizzata”. 
In ragione di ciò, il sig. Travagin apprendeva la segnalazione in CAI da parte di due banche che, a seguito di tale segnalazione, procedevano alla chiusura dei rapporti di conto corrente intrattenuti con lo stesso da oltre dieci anni, oltre agli altri effetti pregiudizievoli per le inevitabili conseguenze di carattere sanzionatorio, pecuniario ed amministrativo.
  • Il sig. Giancarlo Travagin disconosceva la legittimità di ogni eventuale documentazione mostrata dal sopracitato sig. Vincenzo Drago alla filiale di Catania della Banca Credem e/o da altri soggetti al fine di disporre del predetto conto corrente, in quanto attività illecita e non autorizzata.
  • Corre l’obbligo di precisare che, il sig. Travagin, sin dai primi giorni in cui assumeva la carica di Presidente riscontrava una certa ostilità da parte di alcuni soggetti, i quali cercavano di estromettere il sig. Travagin con l’intento di assumere il controllo della gestione amministrativa e sportiva della società. Detti soggetti organizzavano un’assemblea associativa, autoassegnandosi la qualità di soci ordinari, e durante tale assemblea redigevano un verbale di nomina di un nuovo presidente, indicandolo in Drago Vincenzo.
  • Detto verbale veniva comunicato anche alla L.N.D. – Sicilia, la quale provvedeva a modificare le credenziali d’accesso al portale attribuendole al Drago Vincenzo.
  • In data 21.05.2019, a seguito di esposto del Travagin, la Giustizia Sportiva accertava e dichiarava che: “Devono infatti ritenersi formalmente non valide le dimissioni del sig. Travagin, nominato il 14.09.2017 Presidente dell’Associazione” e che “ingiustificata va ritenuta la riunione tenutasi il 28.12.2017, avente al primo punto all’ordine del giorno proprio le dimissioni irrevocabili rassegnate dal Presidente Giancarlo Travagin” ed ancora “medesima situazione si è poi verificata a seguito della riunione del Consiglio Direttivo in data 09.2.2018, in cui ancora sul presupposto delle dimissioni dell’attore veniva conferita la nomina del soggetto che eseguiva il prelievo, sig. Vincenzo Drago, nella qualità di nuovo Presidente.” (doc. n. 1).
  • L’odierno esponente, inoltre, azionava l’Arbitrato Bancario Finanziario contro la Banca Credem S.p.A, al fine di ottenere il ripristino dell’operatività esclusiva sul conto dell’Associazione nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale. In tale sede, veniva appurato che la Banca era caduta in errore nel ritenere che la carica di Presidente assunta dall’attore fosse stata attribuita ad altro soggetto a cui era stato concesso il prelievo. In tal guisa, si prendeva atto che il sig. Travagin è ancora (essendo sempre stato, come affermato dalla giustizia sportiva) il Presidente dell’Associazione alla luce dell’assemblea del 27.11.2018 che ha espressamente confermato la circostanza. Pertanto, l’attore in qualità di rappresentante dell’Associazione veniva riconosciuto come soggetto legittimato ad operare sul conto corrente bancario alla medesima intestato (doc. n. 2). 
  • Il sig. Travagin ripresa la disponibilità del conto corrente appurava la mancanza di tutte quelle somme versate dallo stesso e dagli sponsor con un ammanco di € 62.400,00, somme evidentemente sottratte illegittimamente dal sig. Vincenzo Drago, il quale avvalendosi di una documentazione non valida riusciva ad eseguire diversi prelievi fino a svuotare il conto dell’Associazione.
  • A ulteriore riprova di quanto sopra descritto, in data 03.06.2020, a seguito della pronuncia dell’Arbitrato Bancario Finanziario, il Travagin si recava presso la filiale n. 2 di Catania, sita in via Crispi n. 203 della Banca Credem, dove richiedeva l’estratto conto relativo al conto corrente, identificato con n. 00476/10/000007093-6. Lo stesso scopriva con massimo stupore come il conto alla data corrente riportava saldo negativo di € 4.666,90 (doc. n. 3). Atteso che, il Drago si era dimesso dalla carica di Presidente  della U.S.D. Atletico Catania in data 14.06.2019 (doc. n. 4), il Travagin procedeva a richiedere estratto conto inerente al periodo 30 giugno 2019. Alla data del 04.07.2019, il conto presentava un saldo negativo di € 3.777,37 (doc. n. 5). Successivamente a tale periodo non vi erano ulteriori movimenti bancari e l’incremento della posizione debitoria era dovuta unicamente a spese ed interessi.
Poiché il ripristino dell’operatività del conto (o per la sua chiusura) il Travagin è costretto al ripiano dei debiti accumulati dal Drago, quest’ultimo è tenuto all’ulteriore risarcimento della somma di € 4.666,90, nonché per i consequenziali evidenti danni morali al pagamento di una somma di pari importo. 
  • Ad oggi, il sig. Travagin è l’unico legittimato ad eseguire operazioni e disposizioni sul conto corrente intestato all’Associazione. La circostanza per cui egli riveste la carica di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione si evince dai registri anagrafici tenuti dall’Agenzia delle Entrate.
Fin qui i fatti.
DIRITTO
Sull’an debeatur e sulle categorie di danni risarcibili
Alla luce di quanto esposto, non vi è dubbio che la sottrazione illegittima dal conto corrente dell’Associazione sportiva sia stata commessa dal sig. Vincenzo Drago, il quale senza disporre di idoneo titolo si impossessava illegittimamente delle somme giacenti sul conto corrente intestato alla suddetta Associazione. 
Al riguardo, occorre rilevare che nel contratto di deposito bancario si presuppone che il depositante sia titolare (proprietario) del bene depositato. Le conseguenze pratiche del problema sopra posto si rilevano nel momento in cui ci si chiede chi sia legittimato (e titolare) del diritto di richiedere la restituzione delle somme di denaro depositate in banca quando la titolarità sostanziale del denaro è scissa dalla titolarità formale. La rivendica della somma prelevata da un deposito bancario da parte di chi non è titolare del denaro è pienamente legittima, in quanto l’azione è intesa ad accertare la titolarità del diritto di poter disporre (e di avere la restituzione) della somma confluita sul conto e poi prelevata illegittimamente da terzi.
Nel caso in esame il prelievo veniva eseguito da un soggetto privo della relativa titolarità di tali somme determinate nel loro preciso ammontare.
Poiché la titolarità della res rivendicata riguarda somme che, per quanto determinate nel loro ammontare, sono fungibili e in grado di confondersi nel patrimonio della banca depositaria, la rivendica dell’ammontare della somma prelevata in tale conto da parte di chi non ne era titolare è certamente legittima e fondata, qualora sia accertato che la somma rivendicata corrisponda a quella confluita in detto conto e poi prelevata dal sig. Vincenzo Drago. Nel caso in esame, la effettiva titolarità del diritto di disposizione della somma depositata non spettava al convenuto. Pertanto, tale diritto di disposizione non poteva essere esercitato dal sig. Drago, in quanto come accertato dalla stessa giustizia sportiva, nella riunione del Consiglio Direttivo del 09.02.2018, non potevano ritenersi valide le dimissioni del sig. Travagin, nominato il 14.09.2017 Presidente dell’Associazione. Inoltre, tutti i  fatti sopra esposto venivano rappresentati nel corso dell’Assemblea dell’Associazione sportiva tenutasi il 27.03.2018, la quale provvedeva alla ratifica dell’operato del sig. Travagin come Presidente e deliberava di attivare le azioni più idonee per la tutela dell’immagine, della reputazione e dei diritti patrimoniali dell’Associazione stessa, dei suoi soci e del Presidente (doc. n. 6). Per cui, le somme prelevate dal sig. Vincenzo Drago avveniva illegittimamente e senza alcun titolo in danno ed in pregiudizio dell’Associazione sportiva “Unione Sportiva Dilettantistica Atletico Catania” e del Presidente sig. Giancarlo Travagin, in quanto l’Associazione sportiva si ritrovava con un conto privo di provvista. Mentre, il sig. Travagin, in qualità di Presidente e rappresentante legale della suddetta Associazione ha subito un grave pregiudizio per la sua esclusione dal conto corrente della società sportiva. Tant’è vero che, l’assegno bancario emesso il 22.02.2018 veniva protestato il 09.03.2018 e conseguentemente il sig. Travagin veniva segnalato in CAI da parte di due banche che, a seguito di tale segnalazione, procedevano alla chiusura dei rapporti di conto corrente intrattenuti con lo stesso da oltre dieci anni, oltre agli altri effetti pregiudizievoli per le inevitabili conseguenze di carattere sanzionatorio, pecuniario ed amministrativo.
Ogni tentativo per il recupero di tali somme sottratte dal conto corrente si rivelava vano, ragion per cui l’odierno esponente si ritrovava costretto ad intentare l’odierna azione giudiziaria per il risarcimento dei danni subiti conseguenti alla condotta illecita assunta dal sig. Vincenzo Drago, pari all’ammontare della somma sottratta dal conto dell’Associazione sportiva. 
Infatti, la tutela risarcitoria deve essere riconosciuta per il solo fatto che sia stato leso un interesse giuridicamente protetto e meritevole di tutela, sulla base dell’ordinamento giuridico positivo. Di conseguenza, la condotta assunta dal convenuto è fonte di responsabilità da fatto illecito, sussumibile nel paradigma di cui all’art. 2043 c.c.. E’ius receptum che chi cagiona ingiustamente un danno ha l’obbligo giuridico di ripararlo. La suddetta disposizione civilistica prescinde, peraltro, dalla commissione di un fatto illecito penale, operando sulla base di una valutazione globale che tiene conto della portata lesiva della condotta dell’agente, stante la natura di illecito a struttura tipica posta a garanzia del principio solidaristico del “neminem laedere”.
Il primo elemento che caratterizza la responsabilità aquiliana è il fatto illecito, ovverosia qualunque fatto, atto o comportamento umano doloso o colposo (cioè tenuto con l’intenzione di nuocere ovvero con imprudenza, disattenzione, imperizia) in grado di cagionare ad altri un danno ingiusto.
Secondo quanto affermato dal consolidato indirizzo della giurisprudenza, l’ingiustizia del danno va intesa nella duplice accezione di danno prodotto “non iure”, cioè in assenza di cause giustificative del fatto dannoso, e “contra ius”, vale a dire lesivo di una posizione o di un interesse tutelati dall’ordinamento (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 500/1999), giacché entrambe, nella loro sintesi, sono espressione di quella valutazione “bifasica” di comparazione degli interessi del danneggiante e del danneggiato che porta alla qualificazione di un danno come ingiusto. Inoltre, un ruolo essenziale è rappresentato dal nesso di causalità. Infatti, affinché sorga in capo al soggetto agente l’obbligo del risarcimento del danno, è necessario che lo stesso sia causalmente riconducibile al fatto illecito, ovvero che sussista un rapporto di causa-effetto, esaminato sotto un duplice profilo: quello della causalità materiale, ossia della sussistenza di un collegamento tra la condotta illecita e l’evento dannoso, e quello della causalità giuridica, ovvero dell’accertamento di un collegamento giuridico tra l’evento lesivo e le sue conseguenze dannose, allo scopo di delimitare il contenuto della stessa obbligazione risarcitoria.
I dogliati danni sono conseguenza diretta ed immediata della condotta illecita assunta inopinatamente dal convenuto nei confronti dell’Associazione sportiva e del sig. Travagin quale Presidente e legale rappresentante della stessa. Infatti, risulta palese che il sig. Vincenzo Drago con la sottrazione delle suddette somme abbia arrecato un grave pregiudizio alla parte istante in proprio e nella qualità.
Ai fini del quantum debeatur
Dalla condotta illecita assunta dall’odierno convenuto, ne è conseguito un pregiudizio al patrimonio, da decodificare in termini di danno e di profitto economico o giuridico-economico, derivante dalla sottrazione di quelle somme depositate sul conto corrente bancario intestato all’U.S.D. Atletico Catania. Da tale condotta illecita ne è conseguito un ulteriore danno patrimoniale e morale a carico del sig. Travagin, il quale per effetto del protesto dell’assegno emesso il 22.02.2018 veniva iscritto in CAI da parte di due banche che, a seguito di tale segnalazione, procedevano alla chiusura dei rapporti di conto corrente intrattenuti con il sig. Travagin da oltre dieci anni, oltre agli altri effetti pregiudizievoli per le inevitabili conseguenze di carattere sanzionatorio, pecuniario ed amministrativo. 
Per effetto della realizzazione della condotta illecita, il sig. Vincenzo Drago conseguiva un  profitto per se e pari al danno subito dall’Associazione sportiva nella misura di € 67.066,90, corrispondente alla somma sottratta dal conto corrente oltre gli interessi e spese per aver lasciato il conto con un saldo negativo, nonché l’ulteriore danno di € 30.000,00 cagionato al sig. Travagin dovuto alla propria segnalazione al CAI per il protesto dell’assegno emesso dallo stesso, nonché per l’umiliazione e mortificazione subita da tale vicenda. Inoltre, a tale somma occorre aggiungere l’importo di € 4.666,90 corrispondente al saldo negativo lasciato dal sig. Drago, quali ulteriori danni morali sofferti dal Travagin.
In ragioni di quanto sopra esposto, si chiede che la parte convenuta sia condannata al pagamento di € 67.066,90, per i danni patrimoniali sofferti dall’U.S.D. Atletico Catania, o comunque a quella diversa somma, minore o maggiore, che risulterà all’esito dell’istruttoria o sarà ritenuta di giustizia, nonché al pagamento della somma di € 34.666,90 per il danno patrimoniale e morale cagionato al sig. Travagin per essere stato segnalato in CAI, per aver dovuto subire conseguenze di carattere sanzionatorio, pecuniario ed amministrativo e per la mortificazione ed umiliazione sofferta, ovvero in quella somma, maggiore o minore, che il Giudice vorrà determinare o sarà ritenuta di giustizia.
Tutto ciò premesso, l’attore in proprio e nella qualità, avendo interesse ad ottenere il risarcimento del danno patito, per le ragioni cennate in premessa 
CITA
Il sig. Vincenzo Drago nato a Basilea EE Svizzera il 10.07.1965, C.F.: DRGVCN65L10Z133J, con studio legale in Catania (CT), Via Martino Cilestri n. 25, PEC: vincenzo.drago@pec.ordineavvocaticatania.it, a comparire dinanzi all’On.le Tribunale di Catania, G.I. e Sezione designandi ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., all’udienza del 24.11.2020, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le conseguenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, per sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia L’On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa accogliere la presente domanda, perché fondata in fatto ed in diritto ed in accoglimento di essa: 
a) Ritenere e dichiarare che la condotta illecita assunta dal sig. Vincenzo Drago è la conseguenza immediata e diretta, dei danni sofferti dall’Associazione sportiva denominata “Unione Sportiva Dilettantistica Atletico Catania”, nonché dei danni subiti dal sig. Giancarlo Travagin per le ragioni cennate in premessa; 
b) Accertare sia il danno patrimoniale di € 67.066,90 derivante dalla condotta illecita perpetrata dal sig. Vincenzo Drago subita dall’Associazione sportiva denominata “Unione Sportiva Dilettantistica Atletico Catania”, sia il danno patrimoniale e morale di € 34.666,90 sofferto dal sig. Giancarlo Travagin.
c) Per l’effetto condannare la parte convenuta al risarcimento del danno in favore dell’Associazione sportiva denominata “Unione Sportiva Dilettantistica Atletico Catania”, nonché in favore del sig. Giancarlo Travagin nella complessiva somma di € 101.733,80 per le causali esposte e richieste in premessa in maniera analitica, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì dell’evento lesivo al soddisfo ovvero in quella somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di giustizia. 
In via istruttoria: 
1) disporre interrogatorio formale di parte convenuta e prova per testi con riserva di indicare i testi ed articolare i capitoli di interrogatorio formale e prova per testi, nei termini di legge ex art. 183 c.p.c. e con riserva di precisare, modificare, integrare la domanda, produrre ulteriori documenti, articolare ulteriori capitoli di prova ed indicare ulteriori testi nei modi e termini di legge.
Condannare il convenuto alle spese e compensi del presente giudizio, CPA ed IVA come per legge, da distrarre, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del procuratore che dichiara di non avere ricevuto gli onorari e di avere anticipato le spese. 
Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è di € 101.733,80 e che quindi il contributo unificato è pari ad € 759,00.
Si producono i seguenti documenti:
  1. Copia pronuncia della Giustizia Sportiva;
  2. Copia pronuncia dell’Arbitrato Bancario Finanziario;
  3. Copia estratto conto del 03.06.2020;
  4. Copia screenshot attestante le dimissioni del sig. Drago Vincenzo;
  5. Copia estratto conto del 07.06.2019;
  6. Verbale di Assemblea dei Soci della U.S.D. Atletico Catania del 27.03.2018.
Salvis iuribus
Catania, 27.06.2020

Avv. Pietro Ivan Maravigna

qtsicilia@gmail.com